08 October 2018

Offroad in Piemonte, la rettifica da Ruote in Libertà

Riportiamo le parole Giorgio Gardio (Consigliere Federale FMI della Regione Piemonte e Segretario dell’associazione Ruote in Libertà), che si è espresso in merito alla recente sentenza del Tribunale di Torino riguardante il fuoristrada su sentieri e mulattiere
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Riportiamo le parole di Giorgio Gardio, Consigliere Federale FMI della Regione Piemonte e Segretario dell’associazione Ruote in Libertà Piemonte. Gardio si è espresso, replicando in modo preciso, a quanto scritto nell’articolo “Piemonte: stop alle moto in montagna”.

“Scrivo in qualità di Consigliere Federale FMI della Regione Piemonte, nonché come segretario dell'associazione Ruote in Libertà Piemonte. Da alcuni anni ormai in Piemonte, RLP con la collaborazione di FMI, sta cercando di tutelare i diritti dei fruitori delle strade a fondo naturale, contestando i verbali che alcune forze dell’ordine fanno sul territorio con riferimento alla Legge Regionale 32/82. I ricorsi fatti in questi anni dai nostri avvocati hanno sempre sostenuto che la Legge Regionale 32/82 vada applicata tenendo conto del codice della strada, in particolare dell'art. 3, che considera strada a fondo naturale anche il sentiero. Pertanto, la limitazione alla circolazione deve essere fatta con l’ausilio della cartellonistica stradale prevista dal Codice della Strada (divieto d’accesso). Non abbiamo mai contestato l’esistenza della legge, ma semplicemente la corretta applicazione della stessa.

In sostanza non accettiamo che la legge venga applicata con proibizione a prescindere sul territorio regionale: devono essere i Comuni, o comunque i proprietari delle strade, a limitare la circolazione attraverso i cartelli, che devono prevedere opportuna delibera dal proprietario della strada stessa (Comune, Provincia, ecc.).

Per entrare nello specifico, il ricorso (fra l’altro non fatto da noi, ma da un avvocato di Torino) che è stato respinto dal Tribunale di Torino al quale fate riferimento nel vostro articolo, non è niente altro che un’interpretazione soggettiva del Giudice, peraltro impugnabile perché riguarda il primo grado di giudizio. In passato noi abbiamo vinto parecchi ricorsi, perché i Giudici hanno ritenuto corretta la nostra difesa. A proposito di ciò, l’invito a leggere la sentenza n. 74 del 2016 del Tribunale di Torino, dove la Provincia di Torino verbalizzante è stata condannata dal Giudice al pagamento di 6.285,50 euro a titolo di spese di Giudizio. La cosa che ci ha lasciati allibiti è come il vostro articolo abbia trasformato una semplice sentenza di un Giudice del Tribunale di Torino, ripeto peraltro impugnabile, in una apparente nuova legge che proibisce la circolazione su tutta la Regione. Leggo testualmente: ‘Il Tribunale di Torino ha confermato la legittimità della norma contenuta nella Legge Regionale 32/82, vietando il transito delle moto sui sentieri di montagna. Le moto non potranno più utilizzare mulattiere, sentieri non asfaltati, ecc.’. Da un punto di vista prettamente giuridico i nostri avvocati ci confermano che non ha nessun valore e che non può assolutamente trovare riscontri nelle carte processuali”.

Giorgio Gardio

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